Permesso di soggiorno con contratto di convivenza: è possibile?

Permesso di soggiorno con contratto di convivenza: è possibile?

Aggiornato al 04.06.2025

Illustrazione che raffigura una coppia felice davanti a un avvocato, con alle spalle due documenti: uno intitolato “Contratto di convivenza” e l’altro “Permesso di soggiorno”.

Negli ultimi mesi, molti cittadini italiani mi hanno contattato con una domanda ben precisa: Se non vogliamo sposarci, è comunque possibile ottenere un permesso di soggiorno per il mio partner straniero tramite un contratto di convivenza?

Questo articolo nasce proprio per rispondere alle domande che ricevo spesso da clienti, legati da una relazione affettiva stabile con partner extracomunitari, ma che per motivi personali o pratici non intendono contrarre matrimonio. Cercherò di spiegare in modo semplice cosa dice la legge, quali sono i passaggi da seguire per ottenere un permesso di soggiorno basato sulla convivenza e come affrontare i principali ostacoli burocratici.

INDICE

Cos’è il contratto di convivenza e a cosa serve

Prima di approfondire la questione del permesso di soggiorno, è utile chiarire cos’è il contratto di convivenza e quale funzione ha per le coppie di fatto.

Si tratta di un accordo con il quale due persone maggiorenni, unite da una relazione affettiva e conviventi nella stessa abitazione, possono regolare alcuni aspetti della loro vita comune, in particolare quelli di natura patrimoniale. Per poter stipulare un contratto di convivenza è necessario che i partner non siano sposati né tra loro né con terzi.

Per approfondire come si redige, quali diritti ne derivano, come si modifica o si scioglie, e per conoscere tutti gli aspetti pratici e giuridici, puoi leggere la guida completa al contratto di convivenza.

Registrazione del contratto di convivenza e nulla osta

Una volta redatto il contratto di convivenza, il professionista incaricato — avvocato o notaio — deve trasmetterlo all’anagrafe del Comune di residenza della coppia, affinché venga registrato e diventi opponibile ai terzi.

Anche se la normativa non prevede l’obbligo del nulla osta per la stipula o la registrazione del contratto di convivenza, alcuni Comuni lo ritengono necessario.

Per evitare rallentamenti o rifiuti, è quindi importante verificare preventivamente presso l’ufficio anagrafe del comune di competenza quali documenti sono richiesti. Se il nulla osta è tra questi, il cittadino straniero dovrà richiederlo al Consolato o all’Ambasciata del proprio Paese prima di procedere con la registrazione.

Registrare il contratto di convivenza con partner straniero senza permesso di soggiorno

Se il partner straniero è in possesso di un permesso di soggiorno valido, la richiesta di iscrizione anagrafica come residente e la registrazione del contratto di convivenza non dovrebbero incontrare particolari difficoltà da parte del Comune.

Diversa è invece la situazione dello straniero che entra in Italia con un visto turistico o con il timbro di ingresso nell’area Schengen (per i cittadini di Paesi esenti da visto) e che quindi non è in possesso della residenza.

In questi casi, molti Comuni rifiutano di procedere con l’iscrizione all’anagrafe del partner extracomunitario, ritenendo che la mancanza di un permesso di soggiorno impedisca la detta iscrizione e la registrazione del contratto di convivenza.

Perché i Comuni rifiutano la registrazione del contratto di convivenza

Alcuni Comuni rifiutano l’iscrizione anagrafica del partner straniero e la registrazione del contratto di convivenza quando questi non è in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Tale posizione si basa sull’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che stabilisce che:

“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”.

Molte amministrazioni interpretano tale norma nel senso che senza un permesso di soggiorno non sia possibile procedere con l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario e, di conseguenza, non sia possibile registrare il contratto di convivenza.

Questo orientamento è stato affermato anche nella circolare del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012, che impone all’ufficiale d’anagrafe di verificare la regolarità del soggiorno prima di procedere con l’iscrizione anagrafica dello straniero. In aggiunta, la più recente circolare del Ministero dell’Interno del 21 settembre 2021 richiama l’attenzione sul fatto che, ai fini della registrazione del contratto di convivenza presso il Comune, l’ufficiale d’anagrafe deve comunque verificare la regolarità della posizione di soggiorno del cittadino extracomunitario.

Le norme a favore della coppia di fatto

Anche se alcuni Comuni rifiutano l’iscrizione anagrafica del partner straniero senza permesso di soggiorno valido e la registrazione del contratto di convivenza, questa prassi non è sempre conforme al quadro normativo vigente.

Innanzitutto il D.Lgs. 30/2007, che recepisce in Italia la Direttiva 2004/38/CE, prevede all’art. 3 che gli Stati membri agevolino l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.

In questo contesto assume particolare rilievo la Legge 76/2016, che consente di formalizzare la relazione affettiva attraverso il contratto di convivenza. Questo contratto rappresenta documentazione ufficiale, considerata dalla giurisprudenza come uno “strumento privilegiato” per attestare la stabilità del legame ai sensi della normativa europea.

E’ utile ricordare che la Corte di Cassazione con la sent. n. 3876/2020, richiamando le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, ha chiarito che la prova della relazione stabile può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo limitata al solo contratto di convivenza.

Caso pratico: come il Tribunale di Firenze ha risolto la questione

Con l’ordinanza del 17 aprile 2025, il Tribunale di Firenze ha affrontato la questione se un Comune potesse legittimamente rifiutare l’iscrizione anagrafica di un partner extracomunitario e la registrazione del contratto di convivenza stipulato con un cittadino italiano.

Nel caso specifico, al momento della richiesta, il partner straniero non aveva un permesso di soggiorno, ma si trovava comunque regolarmente presente sul territorio italiano, grazie al timbro di ingresso nell’area Schengen, in quanto cittadino proveniente da un Paese esente da visto.

Il Tribunale ha chiarito che, in tali condizioni, il Comune non avrebbe dovuto rifiutare né l’iscrizione anagrafica né la registrazione del contratto di convivenza.

La decisione ha ribadito un principio fondamentale: l’iscrizione anagrafica non richiede necessariamente il possesso di un titolo di soggiorno, ma è sufficiente che il cittadino straniero sia regolarmente soggiornante sul territorio italiano e dichiari la volontà di stabilire la propria residenza presso il partner. La posizione del Comune, che subordinava la registrazione alla presentazione di un permesso di soggiorno, è stata dunque giudicata contraria alla normativa vigente.

Leggi il testo completo dell’ordinanza del 17 aprile 2025 del Tribunale di Firenze.

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno di familiare di cittadino UE per il partner straniero?

Una volta registrata la convivenza, è necessario che il partner straniero richieda un documento che regolarizzi la sua presenza sul territorio italiano. Ma quale?

In molti si chiedono se, in questi casi, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (D.Lgs. 286/1998), oppure la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (D.Lgs. 30/2007), generalmente considerata un titolo più favorevole.

L’art. 23 del D.Lgs. 30/2007 distingue tra cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in Europa, ai quali riserva la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, e cittadini italiani che non hanno esercitato tale diritto, ai cui familiari è riservato il permesso di soggiorno per motivi familiari. In entrambi i casi il titolo di soggiorno avrà una durata di 5 anni.

A parere di chi scrive, tale distinzione non è giustificata: anche i partner extracomunitari di cittadini italiani, in presenza dei requisiti richiesti, devono poter ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a prescindere dall’aver esercitato o meno la libertà di circolazione.

E’ importante precisare che la registrazione del contratto di convivenza non comporta automaticamente il rilascio del titolo di soggiorno. La Questura conserva un margine di valutazione e può negare il rilascio del permesso o della carta qualora ritenga che non vi siano i presupposti previsti dalla normativa vigente o la relazione affettiva non sia autentica.

Conclusione e consigli pratici

Ottenere un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno tramite contratto di convivenza è possibile, ma il percorso è complesso e spesso soggetto a interpretazioni differenti da parte dei Comuni e delle Questure.

Nonostante alcune recenti pronunce abbiano dato ragione alle coppie conviventi, ogni situazione viene valutata caso per caso, in base alle circostanze concrete e alla documentazione presentata. È quindi fondamentale affrontare la procedura con cautela e preparazione, evitando soluzioni affrettate o incomplete.

Per questo motivo, è consigliato farsi assistere da un avvocato che si occupi di diritto dell’immigrazione e convivenze di fatto, che possa seguire l’intera procedura e, se necessario, valutare i presupposti per un eventuale ricorso.

Se hai bisogno di una consulenza specifica sul tuo caso, puoi contattarmi per un’analisi preliminare e un’assistenza mirata.

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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo la consulenza legale di un avvocato. L’utilizzo dei contenuti presenti è sotto la totale responsabilità dell’utente, declinandosi ogni responsabilità in proposito.

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